Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
Data aggiornamento 31/12/2020
Consorzio Universitario Piceno
INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale Ascoli Piceno Corso Mazzini 190, 63100 Ascoli Piceno
IBAN: IT93 M030 6913 5061 0000 0046 061
Non essendo l’Ente destinatario di pagamenti da parte di utenza esterna non si è ancora provveduto all’implementazione della piattaforma PagoPA.
Fatturazione elettronica
Dal 31 marzo 2015 con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, decorre l’obbligo di fatturazione elettronica che stabilisce, per i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, che non sarà più consentito accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica (con estensione .xml) secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fatturazione elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Le fatture elettroniche non verranno inviate direttamente all’Ente ma allo SDI (Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate) che effettua un primo controllo formale sulla fattura e sulla firma digitale ivi apposta; superato questo primo controllo, la fattura verrà recapitata all’Ente così come individuato dal Codice Univoco Ufficio attribuito dall’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e obbligatoriamente riportato in fattura.
Nome ufficio | Uff_eFatturaPA |
Codice Univoco Ufficio | UFBY8V |
Esse devono riportare, oltre ai dati previsti dalla normativa fiscale, anche:
- la scadenza
- gli estremi dell’impegno di spesa (Articolo 191, TUEL)
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 Agosto 2010, numero 136
Si invitano pertanto i fornitori del Consorzio Universitario Piceno ad attenersi a tale prescrizione, affinché possa essere agevolato il percorso di attivazione della fatturazione elettronica (fattura pa).
Split Payment
L’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime IVA “Split Payment”.
Il nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni. Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” (o “split payment”), prevede l’assolvimento dell’imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.
Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni assoggettate al “reverse charge” oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.
Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:
- è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015;
- l’esigibilità dell’IVA si realizza a partire dall’1.1.2015.
Sono, dunque, escluse dall’applicazione del regime di “split payment” le operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell’imposta si realizza nel corso del 2015;
Pertanto i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment”:
- emettono la fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972, esponendo l’IVA e con la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- non sono tenuti ad assolvere l’IVA la quale sarà versata all’Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell’operazione secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fornitore sarà liquidato il solo corrispettivo dell’operazione;
Alla luce di quanto sopra esposto e per ragioni di semplicità operativa è utile segnalare l’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) consultabile qui.
Qualora dovessero comunque permanere dubbi sull’applicabilità del meccanismo è possibile inoltrare specifica istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Conto corrente dedicato